L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% per la rimozione ed il rifacimento delle coperture contenenti amianto. Il contributo massimo ottenibile è di 130.000 € (65% di una spesa pari o superiore a 200.000 €).
La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il mese di maggio e l’investimento potrà essere avviato non prima di luglio 2025.
Sono ammissibili le spese per la rimozione di coperture, sotto coperture e controsoffitti in cemento-amianto ed il rifacimento delle coperture.
Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, espletamento della pratica edilizia). Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:
- spese per la rimozione della copertura in MCA;
- spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);
- spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e spese per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
- spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
In caso di sotto coperture e controsoffitti in cemento-amianto, le spese per la rimozione possono essere computate nella misura massima di 20 €/mq.
Requisiti per ottenere il contributo:
- l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;
- deve essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
- deve avere almeno un dipendente o soci lavoratori;
- non deve aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2021, 2022, 2023;
- il capannone oggetto di bonifica deve essere nelle disponibilità (in proprietà o con contratto di locazione o comodato in corso di validità) dell’impresa da prima di dicembre 2021;
- la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
- è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
- gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto.
L’amianto da rimuovere deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
. actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66 -4;
. grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
. antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67 -5;
. crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
. crocidolite, n. CAS 12001-28-4
. tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.