Con riferimento all’obbligo (precedentemente previsto entro il 31/12/2024) di installazione della nuova versione del tachigrafo intelligente per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. impiegati nelle operazioni di trasporto internazionale di merci o persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente, il Ministero dell’Interno ha comunicato, con propria circolare, che è stata raggiunta un’intesa tra gli Stati membri per l’adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di adeguamento dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione. Alla luce di quanto sopra, è previsto un periodo di tolleranza fino al 28 febbraio 2025 dell’obbligo di sostituzione dei tachigrafi analogici e digitali di vecchia generazione con quelli di ultima generazione G2V2. Tale periodo è finalizzato all’adeguamento previsto dalla normativa. Si segnala, inoltre, l’introduzione di una nuova esenzione dall’uso del tachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori (Art. 31 L. 177/2024). Tale esenzione riguarda anche le disposizioni relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo, di cui agli articoli 6,7,8 e 9 del regolamento (CE) 561/2006.
Con apposita circolare è stato inoltre chiarito che, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati. La stampa deve essere effettuata al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale. Il predetto obbligo vige dal 31/12/2024