Lo scorso 26 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM con le misure per l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, valide su tutto il territorio nazionale dal 4 al 17 maggio 2020.
Il nuovo decreto ha “sbloccato” la maggior parte dei codici Ateco (manifattura, costruzioni, commercio all’ingrosso, attività professionali..),
RESTANO SOSPESE – almeno fino al 17 maggio 2020 – le seguenti attività:
- 47. Commercio al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM)
- 55. Attività di alloggio (fatta eccezione per ALBERGHI e STRUTTURE SIMILI codice 55.1)
- 56. Servizi di ristorazione (ad esclusione delle mense e del catering continuativo)
- 77 Attività di noleggio e leasing operativo
- 79 Agenzie di viaggio, tour operator
- 81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici (mentre sono ammesse le attività con codice 81.2 pulizia e disinfestazione e 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio)
- 90 attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- 96.02 parrucchieri ed altri trattamenti estetici
- 96.04 centri benessere
- 96.09 servizi alla persona nca (sgombero cantine, tatuaggi, piercing, agenzie matrimoniali, cura animali, organizzazione di feste e cerimonie)
Vedi QUI la tabella riepilogativa codici autorizzati o sospesi
Le imprese le cui attività non sono sospese, sono tenute al rispetto di quanto contenuto nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:
- il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali,
- il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Precisazioni per le attività sospese:
Per le attività produttive
- E’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
- È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali. Raccomandata la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie.
Per le attività professionali
Si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Nei casi in cui non si possa rispettare la distanza di un metro, il Decreto stabilisce “l’adozione di strumenti di protezione individuale”.
Attività di commercio al dettaglio sospese
Ai negozi temporaneamente chiusi al pubblico è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Attività di ristorazione sospese
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. Per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) – che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso – i rivenditori potranno dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
Per approfondire