Sintesi delle precisazioni contenute nelle FAQ pubblicate dal GOVERNO in data 12 ottobre
1 IL CONTROLLO sul GREEN PASS dei LAVORATORI avviene tramite APP “VerificaC19”. Nessun dato sensibile può essere registrato o conservato, fatta eccezione per il nome e cognome del lavoratore e per l’esito del controllo. I controlli oltre che ad opera del datore possono essere effettuati da soggetti formalmente delegati dagli stessi titolari.
2 Per LAVORATORI si intendono coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda (titolare, dipendenti, tirocinanti, lavoratori somministrati, fornitori, consulenti etc).
3 Il GREEN PASS deve essere detenuto anche dagli imprenditori senza dipendenti
4 I Controlli devono essere GIORNALIERI e possono essere GENERALIZZATI o a CAMPIONE purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione
5 IL GREEN PASS non dovrà essere esibito dai CLIENTI, fatta eccezione per gli obblighi contenuti nel decreto 6 agosto (bar e ristorazione, eventi, cinema, teatri, palestre, trasporti pubblici, scuole ed università etc)
Di conseguenza:
- chi riceve in casa un idraulico, un elettricista o un operaio per riparazioni e lavori non è tenuto a controllare il Green Pass, ma può comunque chiederne l’esibizione (visto che questi lavoratori devono entrare in un ambiente domestico privato)
- I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
- stesso discorso per i servizi alla persona: parrucchieri, estetisti e gli altri operatori del settore non sono tenuti a controllare il GREEN PASS dei clienti, né i clienti sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
6 RESTANO IN VIGORE i protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti.
7 I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde possono esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
8 Il LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del documento. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata non superiore ai 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.
9 Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, che va da 600 a 1.500 euro.
10 Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
L’articolo verrà aggiornata a fronte dell’emanazione di nuovi chiarimenti o FAQ da parte delle autorità competenti
Documentazione utile ai fini della gestione dei controlli:
- Modello nomina delegato ai controlli GP
- Comunicazione al proprio personale dipendente
- Comunicazione ai propri fornitori/collaboratori esterni
Per maggiori informazioni o domande specifiche su come regolamentare i controlli nella vostra specifica situazione potete scrivere a cna@at-cna.it