Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’atteso accordo Stato-Regioni, già approvato il 17 aprile scorso, dedicato ai percorsi formativi per garantire una adeguata formazione alla sicurezza del lavoro.
L’accordo in questione è entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il nuovo documento sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.
Il percorso, che ha condotto alla sottoscrizione dell’accordo, ha visto in più occasioni CNA impegnata nell’interlocuzione con il Ministero del Lavoro. Particolarmente complesso è stato il mantenimento del codice Ateco quale criterio per l’individuazione del percorso formativo.
Nel nuovo Accordo vengono ridefinite le regole della formazione relative ai lavoratori, ai dirigenti, ai preposti, agli operatori delle attrezzature di lavoro, agli RSPP /ASPP e ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Di particolare rilevanza è l’introduzione del percorso formativo previsto per i datori di lavoro che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione per essi istituito in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027.
Come prima indicazione, i tempi di adeguamento per le novità formative sono questi:
🔸 Formazione PREPOSTI: la validità dell’attestato di certificazione è passata da 5 a 2 anni. Obbligo svolgimento del corso di aggiornamento entro e non oltre il 24 maggio 2026 in caso di formazione (base o aggiornamento) da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo
🔸 Formazione DATORI DI LAVORO: obbligo svolgimento entro e non oltre il 24 maggio 2027
🔸 Formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: obbligo svolgimento entro e non oltre il 24 maggio 2026
🔸 Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF): obbligo svolgimento entro e non oltre il 24 maggio 2026
🔸 Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): obbligo svolgimento entro e non oltre il 24 maggio 2026
🔸 Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte: obbligo svolgimento entro e non oltre il 24 maggio 2026
Il nuovo Accordo individua tra i soggetti formatori gli Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori ed i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.
Con riferimento alla FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI il testo ripropone il criterio (attualmente vigente) che fa riferimento ai codici ATECO e conferma una durata minima di 4 ore di formazione per il rischio basso, di 8 ore per il rischio medio e di 12 ore per rischio alto. Questo in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
In attesa di ulteriori approfondimenti si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale raggiungibile a questo link: