In carenza di risorse da destinare al risarcimento delle imprese danneggiate da fenomeni atmosferici eccezionali, il Governo con la Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n.213) ha introdotto l’obbligo a carico delle imprese di dotarsi di polizze assicurative.

Il regolamento attuativo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 27 febbraio 2025 senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese.

Purtroppo il Governo non ha accolto nel decreto Milleproroghe la richiesta di rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, pertanto dal prossimo 31 marzo 2025 le imprese saranno obbligate a sottoscrivere un’assicurazione per terremoti, alluvioni, frane.

Riportiamo di seguito una sintesi del provvedimento corredata dai dubbi interpretativi/criticità riscontrati,  rappresentati al legislatore ma ad oggi non recepiti.

Quali imprese sono soggette all’obbligo
L’obbligo riguarda le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese con esclusione delle imprese agricole. I professionisti non sono soggetti all’obbligo.

Quali beni copre la polizza catastrofale obbligatoria
La polizza riguarda le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate nell’attività di impresa di cui all’art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1) 2) e 3) del Codice civile, quindi:
– terreni
– fabbricati
– impianti e macchinari
– attrezzature industriali e commerciali

Non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti.
Non copre danni indiretti (per esempio per perdite di produttività per interruzione dell’attività).
Attenzione! CNA evidenzia che sono escluse dalla copertura assicurativa le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, le merci. 
Sono esclusi dalla copertura gli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
Attenzione! CNA evidenzia che l’esclusione della copertura assicurativa può riguardare immobili gravati da piccoli abusi edilizi e che questi possano essere riscontrati solo al verificarsi del danno e non al momento della stipula del contratto rendendo impossibile l’indennizzo. E’ necessario un atto interpretativo che escluda abusi minori o difformità non rilevanti.
Attenzione! CNA evidenzia dubbi sull’obbligo per gli immobili detenuti in locazione, ed in particolare se il locatore è un’impresa o un privato.

Quali eventi sono indennizzabili
Sono indennizzabili i danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da: alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Attenzione! CNA evidenzia che l’elenco degli eventi calamitosi andrebbe integrato anche con eventi atmosferici come grandine, bufera, tromba d’aria, uragano, tempesta, vento, mareggiate, incendi incontrollati, gelo o neve o cedimenti del terreno se non causati da frane. Eventi, purtroppo, sempre più frequenti.
Nota bene Chi avesse polizze già stipulate deve controllare (sempre entro il 31 marzo) se comprendono tutti gli eventi previsti dalla legge e di conseguenza adeguarle. Segnaliamo in particolare che il rischio esondazione non era coperto da polizze ante 2024.

Come sono determinati i premi delle polizze catastrofali
I premi delle varie compagnie sono determinati in misura proporzionale al rischio e quindi tengono conto dell’ubicazione dell’impresa. Ogni compagnia ha proprie mappe di pericolosità del territorio. I preventivi sono redatti a seguito delle risposte ad appositi questionari (ogni compagnia ha il proprio). La norma prevede che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) debba creare un portale online per aiutare le aziende a scegliere la polizza più adatta.
Attenzione! CNA evidenzia che questo portale ad oggi non è operativo. 

Entità del danno indennizzabile, massimali o limiti di indennizzo
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
– per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
– per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Attenzione! Il Decreto non introduce alcun meccanismo atto a garantire l’equità dei costi a carico delle imprese; si rende pertanto necessario prevedere alcuni principi di riferimento pur nel rispetto della libera concorrenza tra le compagnie assicurative. L’IVASS dovrebbe accertarsi che le imprese di assicurazione stabiliscano il prezzo applicando il principio di mutualità e valutando gli effetti della riassicurazione di SACE.

Suggerimento CNA! L’obbligo di un premio proporzionale al rischio suggerisce l’opportunità per le imprese di sottoporre i beni a stima preventiva. La stipula di una polizza con massimale inferiore al valore dei beni espone l’impresa al rischio di ottenere una somma inadeguata a riprendere l’attività.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale
Pur non essendo attualmente previste sanzioni, la presenza di tali coperture sarà obbligatoria al momento dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. In assenza di polizza stipulata, non ci saranno ristori pubblici in caso di eventi calamitosi.
Attenzione! CNA evidenzia come banche e istituti di credito con molta probabilità incentiveranno la sottoscrizione di queste polizze al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.
Suggerimento CNA! In caso di partecipazione a bandi o richiesta di contributi o sovvenzioni, conviene che le imprese pongano specifici quesiti agli enti competenti in relazione all’erogazione delle risorse.

A chi rivolgersi
Nonostante le interlocuzioni attivate, stante la situazione rappresentata ad oggi non è stato possibile costruire convenzioni con gli enti assicurativi.
La pubblicazione del Decreto a un mese dalla scadenza dell’obbligo assicurativo non consente alle compagnie di aggiornare l’offerta di polizze né tantomeno a 4 milioni di imprese soggette all’obbligo di orientarsi consapevolmente nella scelta. In questo tempo non è possibile introdurre polizze collettive, né iniziative volte a ridurre l’esposizione ai rischi delle imprese che potrebbero ridurre il costo dei premi assicurativi. Lo stesso portale IVASS non potrà in un mese contenere le polizze ed essere accessibile alle imprese.
Pertanto l’unica cosa che al momento possiamo fare come confederazione – oltre l’informativa puntuale ed il supporto interpretativo della norma – è invitare le imprese a richiedere più preventivi prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

La posizione di CNA 

CNA ha da tempo evidenziato le criticità della situazione e sta continuando a chiedere al governo un rinvio della disposizione per i tanti punti da chiarire a livello normativo. Il termine del 31 marzo andrebbe prorogato almeno al 31 dicembre 2025.

Auspichiamo che le compagnie assicurative siano obbligate ad offrire una polizza “stand alone” comprensiva di tutti gli eventi calamitosi previsti e il più possibile standardizzata. Le imprese devono essere tutelate, come accade per le RC auto, da eventuali comportamenti non trasparenti delle compagnie assicurative con il divieto di abbinare ulteriori coperture a quella obbligatoria.

Sollecitiamo azioni di sensibilizzazione e informazione alle imprese per accrescere la consapevolezza sui rischi a cui sono esposte per stimolare interventi di prevenzione e contenimento dei rischi stessi che facciano quindi scendere i premi assicurativi.

Chiediamo al legislatore di allineare il trattamento fiscale delle polizze contro gli eventi calamitosi a quanto previsto in favore delle persone fisiche per i fabbricati con destinazione abitativa, per i quali la Legge di Bilancio 2018 ha disposto l’eliminazione dell’imposta e la detrazione IRPEF del 19% del prezzo della polizza.

Qui il comunicato diffuso dalla confederazione al momento della mancata proroga del termine di entrata in vigore del provvedimento 

Per maggiori informazioni o quesiti potete scrivere all’indirizzo ambiente-sicurezza@cna-atal.it