Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 14 agosto 2017), poi profondamente modificata dal c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.

La norma si applica a partire dai benefici ricevuti nel 2018.

Il Decreto Crescita 2019 ha previsto il differimento dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine ultimo per la pubblicazione degli Aiuti di Stato ricevuti nell’esercizio precedente.

Per l’esercizio 2020 il termine di pubblicazione è stato prorogato al 31/07/2022 e per l’esercizio 2021 al 01/01/2023 in seguito alle problematiche dovute alla pandemia da Covid 19.

I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le micro-imprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le onlus.

Per tutti i soggetti sopracitati, l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente introitato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore di€ 10.000. Si precisa che il richiamato limite di € 10.000 è riferito alla somma di tutti i benefici ricevuti in un anno e deve essere inteso in senso cumulativo, facendo quindi riferimento a tutte le erogazioni complessivamente ricevute e non al singolo beneficio. Tale limite deve essere poi determinato secondo il principio di cassa, avendo riguardo ai contributi pubblici effettivamente incassati nel corso del periodo di imposta considerato, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Le modalità ed i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo. In particolare, le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

Tutte le altre imprese (società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro imprese, società di persone, imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario) devono dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le informazioni che devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo contributo);
  • data di incasso;
  • causale.

Per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità da parte dei beneficiari delle erogazioni è prevista, quale sanzione, un 1% degli importi ricevuti con un minimo di euro 2.000, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Se nei 90 giorni dalla contestazione non si ottempera all’adempimento e non si è pagato la sanzione amministrativa combinata, verrà applicata la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

Se gli aiuti ricevuti sono già tutti presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) è comunque necessario dichiararne l’esistenza.

Per completezza ricordiamo che tale adempimento non sostituisce l’autodichiarazione degli aiuti di stato Covid19 da presentare entro il 30/06/2022.

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Le CNA di Asti e Alessandria pubblicano  sul proprio sito le informazioni  PER LE IMPRESE ASSOCIATE che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di legge.

Se interessati, scaricare e compilare il modello per la comunicazione ed inviarlo all’attenzione di Edoardo Muzio – e.muzio@cna-atal.it.